Regolamento
Approvato nella seduta del 2 marzo 2005 e modificato il 12 gennaio 2012
Art. 1 (Composizione e funzioni del Parlamento regionale dei Giovani)
• Il Parlamento regionale dei giovani è composto da 40 studenti eletti in rappresentanza della popolazione studentesca degli Istituti superiori della Regione Puglia e da sei rappresentanti delle CPS.
• I 46 giovani parlamentari sono divisi in Commissioni che si occupano di elaborare proposte di legge da proporre al Parlamento regionale dei giovani, che delibera in merito.
• Le proposte di legge approvate saranno presentate al nuovo Consiglio regionale della Puglia eletto nel 2011 per l’opportuna considerazione.
• Il Parlamento regionale dei giovani può approvare, altresì, ordini del giorno su materie di interesse dei ragazzi.
Art. 2 ( Indipendenza da correnti politiche e religiose)
• Il Parlamento regionale dei giovani è indipendente da qualunque corrente politica e religiosa.
• Gli studenti parlamentari non devono in nessun modo fare propaganda per movimenti, partiti o associazioni politiche ma hanno il compito di rappresentare il mondo giovanile nella sua interezza, senza distinzioni ideologiche.
Art. 3 (Comitato Scientifico)
• L’attività degli studenti parlamentari è coordinata da un Comitato scientifico composto da:
- un Funzionario del Consiglio Regionale della Puglia;
- un Funzionario della Direzione scolastica regionale;
- un referente per ogni CSA;
- un Tutor.
• Il Comitato Scientifico affiancherà gli studenti parlamentari nelle sessioni del Parlamento regionale dei giovani.
Art. 4 (Durata del mandato degli studenti parlamentari)
• I giovani parlamentari entrano nell’esercizio delle loro funzioni all’atto dell’insediamento del Parlamento regionale degli studenti e rimangono in carica non oltre il 30 giugno 2012.
• Il giovane parlamentare perde la sua carica se entro giugno 2012 si assenta per più di due volte in seduta plenaria e due mensili in aula virtuale, ad eccezione di coloro che comunicano la loro assenza al tutor entro le ore 16.00 del giorno precedente l’assemblea plenaria, per un limite di due volte. Si procede di conseguenza alla sostituzione del parlamentare attingendo dal primo non eletto dello stesso collegio. La sostituzione può avvenire entro marzo 2011, oltre questo termine la carica di parlamentare non verrà ricoperta da nessuno studente. Se queste assenze avverranno nei mesi di maggio e giugno, non gli verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Art. 5 (Sessioni del Parlamento regionale dei giovani)
• Il Parlamento regionale dei giovani si riunisce almeno quattro volte:
- una volta per la seduta di insediamento, con elezione dell’Ufficio di Presidenza e approvazione del regolamento;
Art. 6 (Composizione e attribuzioni dell’Ufficio di Presidenza)
• L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, da due vice Presidenti e da due Segretari.
• L’Ufficio di Presidenza garantisce il rispetto delle norme del regolamento; assicura l’esercizio dei diritti dei giovani parlamentari, tutelandone le prerogative; cura l’insediamento e il funzionamento delle Commissioni; mantiene i rapporti con queste.
• I segretari hanno il dovere di procedere alla stesura del verbale e di inviarlo alle Consulte Provinciali.
Art. 7 ( Prima seduta e presidenza provvisoria)
• Nella prima seduta successiva alle elezioni, la carica di Presidente è provvisoriamente assegnata allo studente Parlamentare più anziano.
• Il ruolo di Segretario è assegnato allo studente parlamentare più giovane.
• Il Parlamento regionale degli studenti procede successivamente all’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 8 ( Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza)
• Ogni studente parlamentare ha il diritto di candidarsi alla carica di Presidente.
• E’ eletto Presidente lo studente parlamentare che ottiene più voti. I 2 parlamentari che ottengono più voti andranno comunque al ballottaggio in modo da avere la metà più 1 di voti dei presenti.
• Sono eletti vice Presidenti i due studenti parlamentari che seguono con il maggior numero di voti.
• Nella successiva votazione saranno eletti i due segretari.
Art. 9 ( Modalità di votazione e spoglio delle schede)
• Le elezioni, sia del Presidente che dei membri dell’Ufficio di Presidenza, si svolgono con voto segreto attraverso schede.
• Ogni studente parlamentare ha diritto ad una sola preferenza.
• Lo spoglio delle schede viene effettuato nella stessa seduta, successivamente alla votazione, dal Presidente e dal Segretario provvisorio, assistiti dal Tutor e dal Funzionario del Consiglio regionale.
Art. 10 (Attribuzioni del Presidente)
• Il Presidente rappresenta il Parlamento regionale dei giovani e assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il Regolamento.
• In applicazione delle norme in esso contenute, il Presidente concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l’ordine, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne annunzia il risultato. Convoca il Parlamento regionale degli studenti e, sentite le richieste dei Presidenti delle Commissioni, ne fissa l’ordine del giorno.
Art. 11 (Attribuzioni dei vice Presidenti)
• I vice Presidenti sostituiscono a turno il Presidente in caso di assenza o impedimento.
• Adempiono, inoltre, a quelle funzioni di competenza del Presidente che siano loro temporaneamente delegate dallo stesso.
Art. 12 (Attribuzioni dei Segretari)
• I Segretari, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale, tengono nota degli studenti parlamentari che hanno chiesto la parola, secondo l’ordine; fanno l’appello nominale; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota, quando occorra, dei singoli voti; accertano il risultato delle votazioni; verificano il testo delle proposte di legge e delle decisioni del Parlamento regionale dei giovani.
• In caso di impedimento di entrambi i Segretari, le relative funzioni sono svolte, per quella seduta, dallo studente parlamentare più giovane presente in Aula.
Art. 13 (Le Commissioni)
• Sono istituite tre Commissioni che hanno rispettivamente competenze nelle seguenti materie:
- Commissione I: Ambiente, territorio, qualità della vita
- Commissione II: Scuola, formazione, lavoro
- Commissione III: Sport, tempo libero, cittadinanza attiva, arte e cultura
Art. 14 (Composizione e compiti delle Commissioni)
• Ogni studente parlamentare, compresi il Presidente e gli altri componenti l’Ufficio di Presidenza, è assegnato dal Presidente del Parlamento regionale dei giovani ad una Commissione, a seconda della propria dichiarata propensione alla trattazione dei relativi argomenti.
• Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è stabilito dall’Ufficio di Presidenza in modo che esso sia, per quanto possibile, uguale in tutte le Commissioni.
• Il Presidente di ogni Commissione sarà eletto a maggioranza dai componenti della Commissione di appartenenza. Le votazioni avverranno nell’area riservata del forum on-line con voto palese.
• Il Presidente delle commissioni favorisce il buon andamento dei lavori della Commissione che presiede.
• Ciascuna Commissione provvede ad elaborare una o più proposte di legge sulle materie di propria competenza, per il successivo esame da parte del Parlamento regionale dei giovani.
Un membro dell’Ufficio Stampa può anche essere segretario di Commissione.
Art. 15 (Convocazione delle Commissioni)
• Ciascuna Commissione è convocata dal proprio Presidente.
• Le decisioni delle Commissioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.
Art. 16 (Processo verbale delle Commissioni)
• Di ogni seduta di Commissione si redige, a cura del commissario scelto a turno dalla propria commissione, il processo verbale, nel quale sono indicati le deliberazioni, l’oggetto, i punti principali della discussione e i nomi di coloro che sono intervenuti.
• Il processo verbale è vistato dal Presidente della Commissione.
Art. 17 (Apertura e chiusura delle sedute del Parlamento regionale dei giovani – Lettura del verbale)
• Il Presidente apre e chiude la seduta e annuncia il giorno e l’ora della seduta seguente, nonché l’ordine dei lavori della medesima.
• Il Parlamento regionale degli studenti non può né discutere né deliberare su materie che non siano all’ordine del giorno.
• La seduta inizia con la lettura del processo verbale.
• Qualora sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione.
Art. 18 (Comunicazioni all’inizio della seduta)
• Il Presidente, dopo la lettura del processo verbale:
- comunica le assenze;
- comunica al Parlamento regionale degli studenti messaggi e le lettere; comunica eventuali decisioni relative all’inserimento, nell’ordine del giorno della seduta, di argomenti urgenti ed altri argomenti proposti da un minimo di 8 parlamentari.
Art. 19 (Approvazione dell’ordine del giorno di seduta)
• Dopo le comunicazioni elencate nel precedente articolo, se non viene richiesta alcuna modifica all’ordine del giorno, esso si intende approvato.
• Ogni studente parlamentare può tuttavia proporne la modifica dopo la lettura delle comunicazioni e illustrare la sua richiesta tra i cinque minuti e i 10 minuti.
Art. 20 (Diritto di parola)
• Nessuno studente parlamentare può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente o su argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
• Gli interventi devono rispettare i limiti di tempo fissati dal Regolamento sui diversi argomenti.
Art. 21 (Disciplina delle sedute)
• Se uno studente parlamentare pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni o l’ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo. Dopo un secondo richiamo all’ordine avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Parlamento regionale dei giovani l’esclusione dello studente parlamentare dall’Aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura. La censura implica, oltre all’esclusione immediata dall’Aula, l’interdizione di partecipare ai lavori del Parlamento regionale dei giovani o delle Commissioni.
• Udite le spiegazioni dello studente parlamentare, la proposta del Presidente viene subito messa ai voti, senza discussione, ma con facoltà di proporre emendamenti, per alzata di mano. L’esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente, anche dopo il primo richiamo all’ordine, contro uno studente parlamentare che provochi tumulti o disordini nel Parlamento regionale dei giovani o trascenda ad oltraggi o vie di fatto o, anche indipendentemente da un primo richiamo all’ordine, quando gli oltraggi e le vie di fatto avvengano in modo che non sia possibile al Presidente richiamare all’ordine chi stia per trascendervi.
• Se lo studente parlamentare si rifiuta di ottemperare all’invito del Presidente di lasciare l’Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
• Ove poi lo studente parlamentare censurato tenti di rientrare nell’Aula prima che sia trascorso il termine prescritto, la durata dell’esclusione sarà raddoppiata.
Art. 22 (Tumulto in Aula)
• Qualora sorga tumulto in Aula, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l’opportunità, la scioglie.
Art. 23 (Durata degli interventi)
• Il Presidente stabilisce la durata degli interventi.
• Gli oratori devono attenersi ai limiti di tempo stabiliti nei commi seguenti:
- 20 minuti: svolgimento di qualsiasi relazione;
- 15 minuti: illustrazione di ordini del giorno, interventi nella discussione generale sulle proposte di legge.
- 5 minuti: illustrazione e discussione degli emendamenti; interventi nella discussione generale sugli ordini del giorno; dichiarazioni di voto sulle proposte di legge; qualsiasi replica; 5 minuti: qualsiasi intervento su tutte le dichiarazioni di voto, dichiarazioni di voto sugli ordini del giorno.
Art. 24 (Iscrizioni a parlare)
• Gli studenti parlamentari si iscrivono di norma a parlare presso la Presidenza, prima dell’inizio della discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
• Gli studenti parlamentari che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Parlamento regionale dei giovani su argomenti non iscritti all’ordine del giorno devono preventivamente informare il Presidente dell’oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione.
• In risposta ad ogni intervento su un argomento all’ordine del giorno viene svolto un dibattito in cui qualsiasi studente parlamentare può prendere la parola senza aver effettuato l’iscrizione.
Art. 25 (Ordine degli interventi)
• Gli interventi, svolti dagli oratori dal proprio seggio, avvengono secondo l’ordine della iscrizione a parlare.
• Lo studente parlamentare iscritto nella discussione che sia assente dall’Aula al momento del suo turno a parlare potrà intervenire, motivando l’assenza, al termine di tutti gli interventi.
• Gli studenti parlamentari possono scambiare tra loro l’ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla Presidenza.
Art. 26 (Validità delle deliberazioni e quorum richiesto)
• Le deliberazioni del Parlamento regionale dei giovani sono valide quando alle votazioni partecipa la maggioranza, composta da2/3 degli studenti parlamentari.
• Ogni deliberazione del Parlamento regionale dei giovani è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari.
• In caso di parità di voti, si riapre la discussione e si rivota per un’altra sola volta. In caso di seconda parità la proposta viene bocciata.
Art. 27 (Dichiarazioni di voto)
• Ciascuno studente parlamentare, può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto, dandone una succinta esposizione dei motivi.
• Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato del voto.
Art. 28 (Modi di votazione)
• Il Parlamento regionale dei giovani vota a scrutinio palese, cioè per alzata di mano; si procede allo scrutinio segreto solamente per l’elezione di cariche parlamentari.
• Il Presidente proclama quindi l’esito della votazione con le formule «Il Parlamento regionale dei giovani approva» ovvero «Il Parlamento regionale dei giovani non approva».
Art. 29 (Organizzazione dei lavori on-line)
• Il Parlamento regionale dei giovani può dialogare ogni settimana tramite il sito www.parlamentogiovanipuglia.org
• Attraverso lo stesso sito possono dialogare anche i componenti delle Commissioni.
Art. 30 (Approvazione del Regolamento)
• Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione da parte del Parlamento regionale dei giovani.







